Le revisione delle tabelle millesimali nel Condominio
Le revisione delle tabelle millesimali nel Condominio
La sentenza della Cassazione, a sezioni unite, n. 18477/2010 ha avuto ampio eco sulla stampa, in alcuni casi si è detto che tale sentenza affermava il principio che con le maggioranze assembleari si potesse modificare qualsiasi tabella, anche la cosidetta Tabella A, ovvero quella che riguarda le quote di proprietà dell'immobile.
Così parrebbe invece che non sia, ad esempio "Confedilizia - pur in sede di prima valutazione - ritiene opportuno sottolineare che la decisione consente di distinguere tra le diverse tabelle condominiali, e di limitare la statuizione sull’approvazione a maggioranza a quelle tabelle che servono per dividere tra i condòmini le spese per l’esercizio e la manutenzione degli impianti e delle parti comuni dell’edificio, mentre a maggioranza non appare possibile
approvare o modificare la tabella comunemente definita tabella A, che determina i rapporti tra i valori delle diverse unità immobiliari (appartamenti, negozi ed altre possibili destinazioni) ed esprime la misura della partecipazione alla comproprietà dei beni comuni. E' la tabella - evidenzia la Confedilizia - che si usa, per esempio, quando si deve dividere tra i condòmini il ricavato della vendita dei beni comuni, nei casi in cui tale vendita è possibile
(per esempio, in caso di vendita dell’appartamento non più destinato a casa del portiere o del vano non più destinato a centrale termica), essendo chiaro che in casi del genere i criteri per la divisione del prezzo ricavato non possono essere stabiliti a maggioranza.
L’approvazione di alcune tabelle a maggioranza - sottolinea ancora la Confedilizia - può essere strumento per una più agevole amministrazione condominiale, ma è peraltro necessario vigilare su eventuali improprie estensioni di tali principii non soltanto alla determinazione delle quote di comproprietà, ma anche agli usi ed alla destinazione delle singole unità immobiliari, essendo pure le delibere ad essi relative vincolanti solo se accettate contrattualmente."
Il parere di tale associazione ricorda che occorre in pratica valutare di quale tabella si tratta, così mentre sembrerebbe che ad esempio la Tabella dell'ascensore potrebbe essere modificata a maggioranza, ad esempio per una modifica nella struttura intervenuta nell'impianto o per ampliamento o regressione del servizio, così non sia per la tabelle A, quella delle quote di proprietà, eppure sarebbe importante in certi casi avere certezza del diritto, ad esempio in caso di modifica nella destinazione d'uso di locali da pertinenza ad abitativi, o in caso di ristrutturazioni e ampliamenti.
In tali casi è sempre difficoltoso ottenere la totalità dei millesimi a favore della modifica della tabella A mentre sarebbe ragionevole poter deliberare a maggioranza assoluta dei millesimi, ovvero 501 su mille.
