Ritenuta di acconto sugli appalti dei condomini
La Ritenuta di acconto sugli appalti dei condomini
Con la legge finanziaria 2007, con una modifica all'Art. 25 bis del DPR 600/73 è stata introdotto l'obbligo per i condomini di operare sugli appalti per opere e servizi una ritenuta fiscale a titolo di acconto di imposta nella misura del 4% degli importi imponibili.
La ritenuta di acconto opera nei confronti delle imprese organizzate in forma societaria e nei confronti degli imprenditori che operano come persone fisiche, anche qualora i compensi costituissero non reddito di impresa ma redditi diversi.
La ritenuta è con obbligo di rivalsa, cioè occorre che sia detratta all'importa pagato al percipiente in quanto al contrario costituirebbero una maggior compenso e quindi l'importo della ritenuta sarebbe diverso.
La ritenuta non si calcola sull'importo dell'iva, viene calcolata sull'importo imponibile come pure l'iva, quindi la ritenuta non si sottrae all'imponibile ai fini iva.
